Garante Privacy: al via le linee guida per l’informazione giuridica
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti istituzionali.
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze
e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti
istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali.
Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e
quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del
settore, ha adottato specifiche Linee guida sull’informazione giuridica.
Le Linee
guida, non si applicano all’attività giornalistica e non incidono sulle
norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli
altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie).
Questi in sintesi i punti più rilevanti del provvedimento.
Questi in sintesi i punti più rilevanti del provvedimento.
Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei
minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di
famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di
matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione
di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o
economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai
quali si possa desumere, anche indirettamente, l’identità dei soggetti
tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per
esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell’ambito di un
elenco.
Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri
casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l’imputato in
un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere
un’istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale
chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di
informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in
grado di identificarlo.
L’istanza deve indicare i “motivi legittimi” che la
giustificano: ad es. la delicatezza del caso o la particolare natura dei dati
contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se l’istanza è
accolta, si appone una annotazione sull’originale della sentenza.
L’anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d’ufficio, nei casi in
cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare
conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell’interessato (ad es.
in ambito familiare o lavorativo).
Non spetta all’ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia
dei provvedimenti con l’annotazione che dispone l’oscuramento delle generalità,
provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma
di massima, per finalità di informazione
giuridica.
Fonte: Puntosicuro
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