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di Riferimento
SA 8000, RESPONSABILITÀ
SOCIALE
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SA
8000
La sigla SA 8000 (tecnicamente SA8000:2001; SA sta per Social Accountability)
identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal
CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency) e volto
a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla
responsabilità sociale d'impresa (CSR - corporate social responsibility,
in inglese). Questi sono:
- il rispetto dei
diritti umani,
- il rispetto dei diritti dei lavoratori,
- la tutela contro lo sfruttamento dei minori,
- le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro
La norma internazionale
ha quindi lo scopo di migliorare le condizioni lavorative a livello
mondiale e soprattutto permette di definire uno standard verificabile
da Enti di Certificazione.
La norma nasce come aggregazione formata dai principi stabiliti da altri
documenti internazionali quali:
- Convenzioni ILO
(Organizzazione Internazionale del Lavoro);
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia;
- Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione
contro le donne;
La norma SA8000,
rispetto alle tipiche normative ISO con le quali ha in comune la struttura
formale, è un riferimento che per sua natura coinvolge tutta
l'Azienda. Il suo impatto e la profondità alla quale si spinge,
rispetto altre norme "formali", richiede attenzione e partecipazione
da parte della Direzione, del top management, dei Dipendenti, dei Fornitori,
dei Fornitori dei fornitori (subfornitori) e non ultimi, i Clienti.
A titolo esemplificativo,
la norma viene verificata con interviste casuali direttamente nei confronti
di dipendenti, ad esempio per svelare casi di "mobbing" impossibili
da dimostrare mantenendo la verifica a livelli manageriali. Altro esempio
può essere l'applicazione nei confronti di subfornitori, tipicamente
nel caso di utilizzo di lavoratori irregolari o mal retribuiti normalmente
non sono mai direttamente a contatto con l'Azienda certificata (un caso
eclatante è stato quello dei "palloni della Nike").
Tipicamente, la
formalizzazione dell'impegno sulla SA8000 può essere espresso
in vari modi. Molte aziende, in Italia, hanno adottato questa certificazione,
infatti l'Italia è il primo paese al mondo per numero di imprese
certificate. L'elenco mondiale delle imprese con SA8000 è reperibile
sul sito della SAI. In Italia sono diversi gli organismi accreditati
per la certificazione SA8000:
I temi di dettaglio
sponsorizzati dalla SA8000 sono tipicamente:
- promuovere la
salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro, in ottica di integrazione
con la OHSAS ISO18001
- concedere la libertà di associazione e diritto alla contrattazione
collettiva
- contrastare il lavoro minorile, il lavoro forzato, le discriminazioni
e le pratiche disciplinari non previste dall’art.7 dello Statuto
dei Lavoratori
- far rispettare i tempi e l'orario di lavoro e i criteri retributivi
Fonte: wikipedia.org
SA
8000
Responsabilità Sociale 8000
Scopo
e ambito d’azione
Questa normativa specifica i requisiti di responsabilità sociale
che permettono di:
a) sviluppare, mantenere
e rafforzare politiche e procedure per gestire le situazioni che essa
può controllare o influenzare;
b) dimostrare alle parti interessate che le politiche, le procedure
e le prassi sono conformi ai requisiti della presente normativa;
I requisiti della
presente normativa devono essere applicati universalmente in relazione
alla collocazione geografica, al settore industriale e alla dimensioni
dell’azienda.
Elementi
normativi e loro interpretazione
L’azienda deve osservare le leggi nazionali e le altri leggi vigenti,
gli altri requisiti sottoscritti dall’azienda e le presente normativa.
Quando le leggi nazionali e le altre leggi vigenti, gli altri requisiti
sottoscritti, e la presente normativa, riguardano la stessa materia,
si applica la normativa che risulta più restrittiva.
L’azienda
deve rispettare anche i principi dei seguenti documenti internazionali:
-
ILO Convenzioni 29 e 105 (Lavoro Obbligato e Vincolato)
- ILO Convenzione 87 (Libertà di Associazione)
- ILO Convenzione 98 (Diritto di Contrattazione Collettiva)
- ILO Convenzioni 100 e 111 (Parità di retribuzione, per lavoro
uguale, tra manodopera maschile e femminile; Discriminazione)
- ILO Convenzione 135 (Convenzione dei Rappresentanti dei Lavoratori)
- ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 (Età Minima e Raccomandazione)
- ILO Convenzione 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul
Lavoro)
- ILO Convenzione 159 (Riabilitazione Professionale e Impiego delle
Persone Disabili)
- ILO Convenzione 177 (Lavoro a domicilio)
- ILO Convenzione 182 (peggiori forme di lavoro minorile)
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino
- Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione
contro le donne
Definizioni
1. Definizione di azienda:
il complesso di qualsiasi organizzazione e organismo economico responsabile
della implementazione dei requisiti della presente normativa, incluso
tutto il personale (amministratori, dirigenti, management, supervisori
e l’organico non-dirigenziale, sia esso assunto direttamente,
a contratto o altrimenti rappresentante l’azienda).
2.
Definizione di fornitore/subappaltatore:
un ente economico che rifornisce l’azienda di beni e/o servizi
necessari per, e utilizzati in/per, la produzione dei beni e/o servizi
dell’azienda.
3.
Definizione di subfornitore:
un ente economico della catena di fornitura che, direttamente o indirettamente,
procura al fornitore beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in/per,
la produzione dei beni e/o servizi dell’azienda.
4.
Definizione di azione di rimedio:
azione intrapresa per sanare nei confronti di un lavoratore o di un
ex dipendente la violazione di un diritto del lavoratore coperto dalla
SA8000.
5.
Definizione di azione correttiva:
implementazione di una variazione del sistema o di una soluzione per
assicurare un rimedio immediato e permanente a una non-conformità.
6.
Definizione di parte interessata:
individuo o gruppo interessato a, o che influisce su, l’azione
sociale dell’azienda.
7.
Definizione di bambino:
qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che leggi
locali sull’età minima prevedano un’età più
alta per il lavoro o per la scuola dell’obbligo, nel qual caso
si applica l’età più alta. Se, comunque, la legge
locale sull’età minima stabilisce 14 anni di età
in accordo con le eccezioni previste per i Paesi in via di sviluppo
che aderiscono alla Convenzione ILO 138, si applica l’età
più bassa.
8.
Definizione di giovane lavoratore:
qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino come sopra
definito e inferiore ai 18 anni.
9.
Definizione di lavoro infantile:
qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un’età inferiore
all’età specificata nella definizione di bambino sopra
riportata, ad eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione
ILO 146.
10.
Definizione di lavoro obbligato:
ogni lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto la minaccia di
una qualsiasi penale e per il quale detta persona non si è offerta
volontariamente o per il quale detto lavoro o servizio sia richiesto
come forma di pagamento di un debito.
11.
Definizione di azione di rimedio per i bambini:
ogni forma di sostegno e azione necessari a garantire la sicurezza,
la salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini che sono stati
sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e hanno terminato
tale lavoro.
12.
Definizione di lavoratore a domicilio:
una persona che svolge, per conto di una organizzazione sotto contratto
diretto o indiretto, al di fuori dello stabilimento dell’organizzazione,
dietro remunerazione, un lavoro il cui risultato sia un bene o un servizio
come specificato dal datore di lavoro, indipendentemente da chi fornisce
l’equipaggiamento, i materiali e o altri elementi utilizzati.
Requisiti
di responsabilità sociale
Lavoro
infantile
Criteri:
1.1 L’azienda non deve utilizzare o dare sostegno all’utilizzo
del lavoro infantile, come sopra definito;
1.2 L’azienda
deve stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare effettivamente
al personale e alle altre parti interessate politiche e procedure per
il rimedio dei bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa
che rientra nella suddetta definizione di lavoro infantile, e deve fornire
un adeguato sostegno per garantire a tali bambini la frequenza e la
permanenza a scuola fino all’età prevista dalla suddetta
definizione di bambino;
1.3 L’azienda
deve stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare effettivamente
al personale e alle altre parti interessate politiche e procedure per
la promozione dell’educazione dei bambini rientranti nella Raccomandazione
ILO 146 e dei giovani lavoratori soggetti a normative locali di istruzione
obbligatoria o che stanno frequentando la scuola, inclusi i mezzi per
assicurare che nessuno dei suddetti bambini o giovani lavoratori siano
impiegati nel lavoro durante le ore scolastiche e che le ore di viaggio
giornaliere (da/per luogo di lavoro a scuola), sommate alle ore di scuola
e alle ore di lavoro, non eccedano le 10 ore complessive al giorno;
1.4 L’azienda
non deve esporre bambini e giovani lavoratori a situazioni pericolose,
rischiose o nocive per la salute, sia all’interno che all’esterno
del luogo di lavoro.
Lavoro
obbligato
Criterio:
2.1 l’azienda non deve ricorrere a, né sostenere, l’utilizzo
del lavoro obbligato e non deve essere richiesto al personale di lasciare
“depositi” o documenti di identità al momento dell’inizio
del rapporto di lavoro con l’azienda.
Salute
e sicurezza
Criteri:
3.1 L’azienda, tenendo presente lo stato delle conoscenze prevalenti
riguardo all’industria e a tutti i relativi rischi, deve garantire
un luogo di lavoro sicuro e salubre e deve adottare le misure adeguate
per prevenire incidenti e danni alla salute che possono verificarsi
durante lo svolgimento del lavoro o in conseguenza di esso, minimizzando,
per quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo ascrivibili
all’ambiente di lavoro;
3.2 L’azienda
deve nominare un rappresentante della direzione che sia responsabile
della salute e della sicurezza di tutto il personale e dell’implementazione
dei fattori di sicurezza e salute previsti nella presente norma;
3.3 L’azienda
deve assicurare che il personale riceva una regolare e documentata formazione
in materia di sicurezza e salute, e che tale formazione sia ripetuta
per il personale nuovo e riassegnato;
3.4 L’azienda
deve stabilire sistemi per individuare, evitare o fronteggiare potenziali
rischi alla salute e alla sicurezza di tutto il personale;
3.5 L’azienda
deve garantire, per l’utilizzo di tutto il personale, bagni puliti,
accesso ad acqua potabile e, se appropriate, strutture igieniche per
la conservazione degli alimenti;
3.6 L’azienda
deve garantire che i dormitori, se eventualmente forniti al personale,
siano puliti, sicuri e rispondano ai bisogni essenziali del personale.
Libertà di
associazione e diritto alla contrattazione collettiva
Criteri:
4.1 L’azienda deve rispettare il diritto di tutto il personale
di formare ed aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto alla
contrattazione collettiva;
4.2 L’azienda
deve, nelle situazioni in cui il diritto alla libertà di associazione
e alla contrattazione collettiva sia limitato dalla legge, facilitare
mezzi analoghi di libera e indipendente associazione e di contrattazione
per tutto il personale;
4.3 L’azienda
deve garantire che i rappresentanti del personale non siano soggetti
a discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare coi propri
iscritti nel luogo di lavoro.
Discriminazione
Criteri:
5.1 L’azienda non deve attuare o dare sostegno alla discriminazione
nell’assunzione, nella remunerazione, nell’accesso alla
formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza,
ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento
sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età;
5.2 L’azienda
non deve interferire con l’esercizio del diritto del personale
di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza,
ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento
sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica;
5.3 L’azienda
non deve permettere comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto
fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti
allo sfruttamento.
Procedure
disciplinari
Criterio:
6.1 L’azienda non deve utilizzare o dare sostegno all’utilizzo
di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale.
Orario
di lavoro
Criteri:
7.1 L’organizzazione deve rispettare le leggi e gli standard industriali
applicabili sull’orario di lavoro.La settimana lavorativa deve
essere stabilita dalla legge, ma non deve di norma eccedere le 48 ore.
Il personale deve ricevere almeno un giorno libero nell’arco di
un periodo di sette giorni. Tutto il lavoro straordinario deve essere
rimborsato con una percentuale aggiuntiva e non deve in nessuna circostanza
superare le 12 ore per dipendente alla settimana.
7.2 In casi diversi
da quanto previsto nella sezione 7.3 ( di cui sotto) il lavoro straordinario
deve essere volontario.
7.3 Se l’azienda
è parte di una contrattazione collettiva liberamente negoziata
con
organizzazione dei lavoratori (secondo la definizione dell’ILO)
che rappresentano una parte significativa della sua forza lavoro, essa
può richiedere lavoro straordinario nel rispetto di detto accordo
per far fronte a una domanda di breve periodo del mercato. Ogni accordo
di questo tipo deve rispettare i requisiti della sezione 7.1
Retribuzione
Criteri:
8.1 L’azienda deve garantire che il salario pagato per una settimana
lavorativa standard corrispondano sempre agli standard legali o agli
standard minimi industriali e che sia sempre sufficiente a soddisfare
i bisogni primari del personale, oltre a fornire un qualche guadagno
discrezionale;
8.2 L’azienda
deve garantire che le trattenute sul salario non sono dovute a scopi
disciplinari e che la composizione dei salari e delle indennità
retributive è indicata chiaramente e regolarmente a beneficio
dei lavoratori; l’azienda deve inoltre garantire che salari e
indennità retributive sono erogati in piena conformità
alle leggi vigenti e che la remunerazione è elargita in contanti
o tramite assegno, secondo la modalità più conveniente
per i lavoratori;
8.3 L’azienda
deve garantire che non vengano stipulati accordi contrattuali di “sola
manodopera” e programmi di falso apprendistato volti ad evitare
l’adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale,
in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza
sociale.
Sistemi
di gestione
Criteri:
Politica
9.1 L’alta direzione deve definire una politica aziendale in materia
di responsabilità sociale e di condizioni lavorative in maniera
tale da garantire che essa:
a) comprenda l’impegno
dell’azienda a conformarsi a tutti i requisiti della presente
norma e a tutti quelli altrimenti sottoscritti dall’azienda;
b) comprenda l’impegno
a conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi vigenti e a rispettare
gli strumenti internazionali elencati nella Sezione II e la loro interpretazione;
c) comprenda l’impegno
al miglioramento continuo;
d) sia effettivamente
documentata, implementata, mantenuta attiva, comunicata e sia accessibile
in forma comprensibile a tutto il personale, inclusi gli amministratori,
i dirigenti, il management, i supervisori, e l’organico operativo,
sia esso direttamente assunto, a contratto, o altrimenti rappresentante
l’azienda;
e) sia disponibile
al pubblico.
Riesame
della Direzione
9.2 L’alta direzione deve periodicamente riesaminare l’adeguatezza,
l’appropriatezza e la continua efficacia della politica aziendale,
delle procedure e dei risultati di performance in ottemperanza ai requisiti
previsti dalla presente norma e dagli altri requisiti sottoscritti dall’azienda.
Tutte le modifiche di sistema e miglioramenti ritenuti necessari devono
essere implementati.
Rappresentanti
dell’Azienda
9.3 L’azienda deve nominare un rappresentante della direzione
che, indipendentemente da altre eventuali responsabilità, assicuri
il rispetto dei requisiti della presente norma.
9.4 L’azienda
deve garantire che il personale operativo scelga un rappresentante tra
i propri membri col compito di facilitare le relazioni con la direzione
in materie collegate alla presente norma.
Pianificazione
e Implementazione
9.5 L’azienda deve garantire che i requisiti della presente norma
siano compresi e implementati a tutti i livelli dell’organizzazione;
le modalità devono includere ma non limitarsi a:
a) una chiara definizione
di ruoli, responsabilità e autorità;
b) la formazione del personale di nuova assunzione o temporaneo;
c) la formazione periodica e programmi di sensibilizzazione per il personale
esistente;
d) continuo monitoraggio delle attività e dei risultati per dimostrare
l’efficacia dei sistemi implementati in relazione alla politica
aziendale e ai requisiti della presente norma.
Controllo
dei Fornitori/subappaltatori e subfornitori
9.6 L’azienda deve stabilire e mantenere attive procedure appropriate
per la valutazione e la selezione dei fornitori/subappaltatori (e dove
opportuno dei subfornitori) sulla base della loro capacità di
rispondere ai requisiti della presente norma;
9.7 L’azienda
deve mantenere appropriate registrazioni dell’impegno alla responsabilità
sociale dei fornitori/subappaltatori (e dove opportuno, dei subfornitori),
incluso, ma non limitatamente a, gli impegni scritti di queste organizzazioni
a :
a) conformarsi a
tutti i requisiti della presente norma (inclusa questa clausola);
b) partecipare alle attività di monitoraggio aziendale, come
richiesto;
c) implementare tempestivamente azioni di rimedio e correttive con riguardo
ad ogni non conformità rispetto ai requisiti di questo standard;
d) informare subitaneamente e prontamente l’azienda di qualsiasi
rilevante relazione economica con altri fornitori/subappaltatori e sub-fornitori;
9.8 L’azienda
deve mantenere ragionevoli evidenze in merito alla conformità
di fornitori e subappaltatori ai requisiti della presente norma.
9.9 In aggiunta
ai requisiti delle sezioni 9.6 e 9.7 di cui sopra, se l’azienda
riceve, movimenta o commercializza beni e/o servizi di fornitori/subappaltatori
o subfornitori che sono classificati come lavoratori a domicilio, deve
intraprendere speciali passi per assicurare che detti lavoratori a domicilio
accedano a livelli di protezione simili a quelli accessibili dal personale
impiegato direttamente sulla base dei requisiti di questo standard.
Detti speciali passi devono includere, ma non limitarsi a:
a) stabilire contratti
di acquisto scritti con validità legale che richiedono la conformità
a criteri minimi (in accordo con i requisiti di questo standard);
b) assicurare che i requisiti dei contratti di acquisto scritto siano
compresi e implementati dai lavoratori e da tutte le altri parti coinvolte
nel contratto di acquisto;
c) mantenere, presso lo stabilimento dell’azienda, registri completi
che specifichino l’identità dei lavoratori a domicilio;
le quantità di beni/servizi forniti e/o le ore lavorate da ciascun
lavoratore a domicilio; d) frequenti attività di monitoraggio
preannunciate e a sorpresa per verificare la conformità con i
termini dei contratti di acquisto scritti.
Problematiche
e Azioni Correttive
9.10 L’azienda deve indagare, trattare e rispondere alle problematiche
mosse dai dipendenti e dalle altre parti interessate riguardo alla conformità/non-conformità
della politica aziendale e ai requisiti della presente norma; l’azienda
deve astenersi dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o
altrimenti discriminare qualsiasi dipendente che fornisca informazioni
riguardanti la conformità alla presente norma;
9.11 L’azienda
deve implementare rimedi e azioni correttive e destinare le risorse
adeguate e appropriate alla natura e alla gravità di ogni non-conformità
nei confronti della politica aziendale e dei requisiti della presente
norma.
Comunicazione
Esterna
9.12 L’azienda deve stabilire e mantenere attive procedure per
comunicare regolarmente a tutte le parti interessate i dati e le altre
informazioni riguardanti la performance aziendale in relazione ai requisiti
del presente documento, comprendenti, ma non limitate a, i risultati
del riesame della direzione e delle attività di monitoraggio.
Accesso
alla Verifica
9.13 Dove richiesto contrattualmente, l’azienda deve fornire ragionevoli
informazioni e permettere l’accesso delle parti interessate alla
verifica di conformità ai requisiti della presente norma; qualora
ulteriormente richiesto dal contratto, le stesse informazioni e la possibilità
di accesso devono essere ugualmente garantite dai fornitori e dai subfornitori
dell’azienda, attraverso l’inserimento di tale requisito
nei contratti di acquisto dell’azienda.
Registrazioni
9.14 L’azienda deve mantenere appropriate registrazioni che attestino
la conformità ai requisiti della presente norma.
Fonte: anm.it (tradotto
a cura del C.I.S.E)
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