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» Home » Dispositivi di protezione individuale, scarpe antinfortunistiche, scarpe da lavoro, calzature antinfortunistiche

Dispositivi di protezione individuale, scarpe antinfortunistiche, scarpe da lavoro, calzature antinfortunistiche

Soluzioni, prodotti e richieste preventivi gratuiti per dispositivi di protezione individuale, scarpe antinfortunistiche, scarpe da lavoro, calzature antinfortunistiche

Dispositivi di protezione individuale
Sono denominati dispositivi di protezione individuale o DPI tutte quelle attrezzature utilizzate da un singolo individuo per prevenire contaminazioni o infortuni.

La legge di riferimento è il decreto legislativo 626 del 1994 che ne prevede l'utilizzo solo quando siano già state adottate "misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva". In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.

I DPI sono divisi in tre categorie in funzione del tipo di rischio:

I categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore
II categoria - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
III categoria - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione

Protezione delle vie respiratorie
- maschera a pieno facciale e guanti in latticea filtri
- mascherine antipolvere - norme di conformità EN149
- semimaschere - norme di conformità EN140
- maschere a pieno facciale - norme di conformità EN136
- filtri - norme di conformità EN141
- isolanti
- autorespiratore EN137
- circuiti aria respirabile EN139

Protezione della cute
- Guanti - norme di conformità EN420
- Rischi meccanici e elettrostatici - norme di conformità EN388
- Rischi chimici e microbiologici - norme di conformità EN374
- Rischi da freddo - norme di conformità EN511
- Rischi da calore e fuoco - norme di conformità EN407
- Grembiuli, giubboni, maniche, tute, cuffie

Protezione degli occhi
- Occhiali di sicurezza. Occhiali, maschere, visiere - norme di conformità EN166
- Filtri per saldatura - norme di conformità EN169
- Filtri per raggi ultravioletti - norme di conformità EN170
- Filtri per raggi infrarossi - norme di conformità EN171
- Filtri di protezione solare per uso industriale - norme di conformità EN172

Protezione dell'udito
- Cuffie di sicurezzaCuffie - norme di conformità EN352-1
- Tappi e archetti - norme di conformità EN352-2

Protezione del capo
- Elmetto - norme di conformità EN397

Protezione arti inferiori
- Scarpe antinfortunistiche, scarpe da lavoro, calzature antinfortunistiche
- puntale resistente agli urti di 200 joule - norme di conformità EN345
- con lamina antiperforazione maggiore 1100 newton - opzione S3
- puntale resistente agli urti di 100 joule - norme di conformità EN346
- senza puntale - norme di conformità EN347
- Ginocchiere

Protezione da cadute
- Imbracature - norme di conformità EN361
- Cintura con imbracatura - norme di conformità EN358
- Cordino d'aggancio - norme di conformità EN355

Visibilità
- Indumenti ad alta visibilità - norme di conformità EN471

Fonte: wikipedia.org

Dispositivi di protezione individuale e LEGGE 626

Legge 626
ART. 41 - Obbligo di uso

1. I Dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

ART. 42 - Requisiti dei Dispositivi di protezione individuale

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più Dispositivi di protezione individuale, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

ART. 43 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei Dispositivi di protezione individuale:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei Dispositivi di protezione individuale fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del Dispositivi di protezione individuale.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, un necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

ART. 44 - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lett. g), e 5.

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

3. I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

ART. 45 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

ART. 46 - Norma transitoria

1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004 possono essere impiegati:

a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.


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Aggiornato al 07/09/2010