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Dispositivi di protezione individuale, scarpe antinfortunistiche, scarpe da lavoro, calzature antinfortunisticheSoluzioni, prodotti e richieste preventivi gratuiti per dispositivi di protezione individuale, scarpe antinfortunistiche, scarpe da lavoro, calzature antinfortunistiche La legge di riferimento è il decreto legislativo 626 del 1994 che ne prevede l'utilizzo solo quando siano già state adottate "misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva". In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio. I DPI sono divisi in tre categorie in funzione del tipo di rischio: I categoria - rischio
lieve - autocertificato dal produttore Protezione
delle vie respiratorie Protezione
della cute Protezione
degli occhi Protezione
dell'udito Protezione
del capo Protezione
arti inferiori Protezione
da cadute Visibilità Fonte: wikipedia.org Dispositivi di protezione individuale e LEGGE 626 Legge
626 1. I Dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. ART. 42 - Requisiti dei Dispositivi di protezione individuale 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati
ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore; 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più Dispositivi di protezione individuale, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. ART. 43 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei Dispositivi di protezione individuale: a) effettua l'analisi
e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi; 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità
del rischio; 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza
i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione,
le riparazioni e le sostituzioni necessarie; 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI
che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga
alla terza categoria; ART. 44 - Obblighi dei lavoratori 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lett. g), e 5. 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei
DPI messi a loro disposizione; 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. ART. 45 - Criteri per l'individuazione e l'uso 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica: a) i criteri per
l'individuazione e l'uso dei DPI; ART. 46 - Norma transitoria 1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004 possono essere impiegati: a) i DPI commercializzati
ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475; |
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