Il nuovo Decreto 15 luglio 2003, n.388 (Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs.626/94)
prevede, tra l'altro, che:
- nelle aziende o unitö produttive di dei gruppi A e B (*), il datore di lavoro
deve garantire la "cassetta di pronto soccorso", tenuta presso ciascun luogo di
lavoro. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso č definito nell'Allegato
1 del decreto. (In tale tipologie di aziende rientrano, ad esempio, tutte quelle
con piů di tre dipendenti)
- nelle aziende o unitö produttive di gruppo C (*) , il datore di lavoro deve
garantire un "pacchetto di medicazione", tenuto presso ciascun luogo di lavoro.
Il contenuto del pacchetto di medicazione č definito nell'Allegato 2 del decreto.
LEADERFARMA
kit di pronto soccorso in contenitore in plastica leggera (polistirolo antiurto,
dimensioni: 265x163x87 mm) senza scomparti interni, di colore arancio, con serigrafato
sul coperchio il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto
e con contenuto previsto dall'allegato 2 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende
o unitö produttive del gruppo C (fino a 2 persone).
CONTENUTO DELLA CASSETTA
2 paia di guanti sterili monouso
1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 250 ml
2 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 150 ml
1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 confezione di cotone idrofilo, 50 g
1 confezione da 30 cerotti di varie misure pronti all'uso
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
1 laccio emostatico tubolare
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi
in attesa del servizio di emergenza.
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(*) MINISTERO DELLA SALUTE - Decreto 15 luglio 2003, n.388 - Regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
[...] Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della
tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori
di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi,
polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili
ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore
a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche
nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato
del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo
A.
Gruppo C:
aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel
gruppo A. [...]