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| Regolamento REACH: chi deve applicarlo? |
L’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), un agenzia che si occupa delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l´armonizzazione in tutta l´Unione europea, ha pubblicato sul suo sito alcuni interessanti materiali, alcuni in italiano altri ancora in lingua inglese, relativi a procedure e novità in relazione al regolamento REACH. Abbiamo affrontato, in precedenti articoli sui materiali di orientamento REACH, la “Guida per gli utilizzatori a valle” e la “Guida per l’identificazione e la denominazione di sostanze in ambito REACH”. Tra gli altri documenti pubblicati figura anche una pratica brochure che presenta la nuova legislazione chimica comunitaria REACH e cerca di rispondere alla domanda: “REACH mi riguarda?”. Ricordate che REACH vi riguarda se: - fabbricate o importate sostanze chimiche o miscele di sostanze chimiche (preparati); - producete o importate articoli (ad esempio materiali edili, componenti elettronici, giocattoli o veicoli) che contengono sostanze inserite in un elenco di «sostanze estremamente problematiche» o che rilasciano sostanze durante la loro utilizzazione; - trattate sostanze chimiche o elaborate preparati per l’utilizzazione finale (ad esempio prodotti di pulizia, vernici o oli per motori) o utilizzate professionalmente tali prodotti formulati. Inoltre la brochure ricorda che se “fabbricate o importate una tonnellata o più all’anno di una qualunque sostanza chimica, dovete preregistrare la sostanza presso l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008. Se non rispetterete questi termini, non potrete continuare a produrre o a importare la sostanza sino a che non avrete presentato un fascicolo completo di registrazione. Tuttavia, se avrete effettuato la preregistrazione, potrete beneficiare dei termini di registrazione scaglionata secondo la sostanza e il tonnellaggio (2010, 2013 o 2018)”. Inoltre “se la vostra società utilizza sostanze chimiche dovrete applicare, in quanto «utilizzatore a valle», le misure di sicurezza che vi saranno comunicate dal vostro fornitore mediante una scheda informativa in materia di sicurezza o dovrete effettuare voi stessi la valutazione chimica di sicurezza”. Se invece “importate e formulate prodotti o articoli, informatevi sui vostri potenziali obblighi di registrazione”. Un’altra pubblicazione recente a cura di ECHA è il “Data submission manual 5: how to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications (release 1)”. Secondo il regolamento REACH le sostanze usate per attività di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi (PPORD) saranno esenti dalla registrazione se sono notificate all´Agenzia. Il manuale offre dunque indicazioni su come preparare un incartamento tecnico per registrazioni e notificazioni di PPORD. Brochure informativa sul regolamento REACH, in italiano (formato PDF, 221 kB). “Data submission manual 5: how to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications (release 1)”, in inglese (formato PDF, 1.1 MB). Ulteriori informazioni sul regolamento REACH sono disponibili sul sito http://echa.europa.eu/reach/helpdesk/echahelp_it.asp. Tiziano Menduto Fonte: Puntosicuro |
| news del 23-07-08 |
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