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| Controlli peri locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone |
| Il D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 modifica larticolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, precedentemente modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Questultimo D.P.R. ha aggiunto la competenza secondo la quale le verifiche e gli accertamenti sono stati sostituiti, nei locali o negli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nellŽalbo degli ingegneri o nellŽalbo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dellŽimpianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dellŽInterno 19 agosto 1996, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo». Il nuovo D.P.R. n. 293/2002 aggiunge ai professionisti abilitati a redigere la relazione tecnica gli architetti e i periti industriali iscritti allalbo. Fonte: Ambiente e sicurezza - Il Sole 24 Ore |
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news del 16-01-03 |
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