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| Obbligo di coordinamento dei lavori in cantiere |
| Un efficace e tempestivo coordinamento delle lavorazioni in cantiere da parte dell’appaltatore principale, al fine di evitare le interferenze rischiose che possono derivare dalla contemporanea presenza di più subappaltatori, si pone quale momento di prevenzione che si aggiunge alle misure di protezione già esistenti a garanzia dei lavoratori e agli obblighi che in base alla normativa fanno capo ai singoli responsabili. Ne deriva la valenza suppletiva dell’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 rispetto alla normativa prevenzionistica di base. (Cassazione penale, sezione IV, 20 febbraio 2002, n. 6840) Fonte: Ambiente e sicurezza - Il Sole 24 Ore |
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news del 05-02-03 |
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