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Edifici con altezza antincendio superiore a 24metri: chiarimenti dal MinInterno per l’impianto idrico fisso
Per il CPI non è richiesto l’adeguamento al D.M. n. 246/1987 per gli immobili preesistenti
C-on la lettera-circolare 24 agosto 2004, n. P1362/4122 sott. 67, «D.M. 16 maggio 1987. n. 246 - “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” - Chiarimenti al punto 8 - Norme transitorie», il Ministero dell’Interno ha inteso chiarire un particolare aspetto connesso con l’applicazione del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione», che interessa gli impianti antincendio al servizio di edifici realizzati prima della sua entrata in vigore.
In questo decreto veniva previsto, infatti, che gli edifici di tipo “b”, “c”, “d” ed “e” (si veda la tabella 1) fossero dotati di reti idranti conformi a quanto stabilito al punto 7, «Impianti antincendi» dello stesso, ma per quelli esistenti questo obbligo sussisteva solo per quelli di tipo “c”, “d” ed “e” (si veda il punto 8.2), che avrebbero dovuto adeguarsi alle predette indicazioni entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Fin qui le indicazioni fornite dal legislatore che, come per altre ed analoghe circostanze, ha dovuto tener conto delle situazioni pregresse che potevano presentare problemi di adeguamento.
La necessità del chiarimento ministeriale è stata determinata da una condizione molto particolare: l’estrema diffusione degli edifici di tipo “b”, per i quali non veniva richiesto l’adeguamento al punto 8.2 del decreto, che risultano attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi in quanto ascrivibili al punto 94, «Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri», dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, «Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi».
In particolare, il problema si pone per quelli realizzati prima del D.M. n. 246/1987 e dotati di impianto antincendio non conforme alle caratteristiche stabilite da quest’ultimo, bensì alle indicazioni fornite dal Comando provinciale VVF all’atto dell’approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Una circostanza, questa, che potrebbe ripercuotersi nella fase di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in cui, seguendo le procedure indicate nell’art. 4(1), D.P.R. n. 37/ 1998, ovvero in fase di redazione della perizia giurata sull’efficienza degli impianti antincendio, il professionista incaricato potrebbe non rilevare caratteristiche di funzionamento conformi al punto 7, D.M. n. 246/1987. Nel merito, la circolare si esprime con chiarezza, specificando che le caratteristiche da rilevare sui predetti impianti, al fine di documentarne l’efficienza, dovranno essere coerenti con «le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I.», richiamando peraltro l’attenzione sulla necessità di garantire l’efficienza dell’impianto nel tempo «secondo quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/98»(2). Ad ogni buon fine la lettera circolare si premura di specificare che «per gli edifici di tipo “b”, esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie (ovvero nel caso che siano già dotati di impianto fisso antincendio - n.d.a.), non è quindi prescritta l’installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso, in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell’allegato al D.M. n. 246/87».
news ambiente del 13-03-05

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Aggiornato al 20-8-2008