Valutare il rischio in azienda: spazi di lavoro
Pavimento
- Il pavimento/terreno degli spazi di lavoro deve essere adeguato alle condizioni d'uso (per resistenza, caratteristiche antisdrucciolo, ecc.).
- Il pavimento/terreno degli spazi di lavoro deve essere regolare e uniforme.
- Il pavimento/terreno degli spazi di lavoro deve essere pulito e libero di sostanze sdrucciolevoli.
Spazi lavorativi
- Gli spazi lavorativi devono essere sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti.
- La superficie minima per lavoratore deve essere di almeno 2 mq e la cubatura di almeno 10 m3.
- L'altezza minima del soffitto deve essere di almeno 3 metri. Negli uffici con deroga l'altezza minima può essere pari a 2,7 m.
- La distanza minima tra i macchinari deve essere di almeno 0,8 metri.
- La superficie di lavoro deve essere libera da ostacoli sia a terra sia in altezza.Attrezzature
- Lo spazio di lavoro deve essere ordinato e dotato delle attrezzature necessarie.
- Devono essere disposte aree specifiche per il posizionamento ottimale di materiali e attrezzature.
Interferenze
Gli spazi lavorativi non devono essere soggetti a interferenze esterne per cadute o spandimenti di materiali.
Piattaforme
Le piattaforme di lavoro devono avere sufficiente spazio libero in altezza e devono essere protette con parapetti sicuri.
Illuminazione
L'illuminazione del posto di lavoro deve essere adeguata alle lavorazioni.
Aperture nel suolo
Le aperture nel suolo o nel pavimento devono essere protette da coperture anticaduta od opportunamente segnalate.
Aperture nelle pareti
Le aperture nelle pareti che presentano pericolo di caduta da quota superiore a 1 m devono essere chiuse o provviste di parapetto di altezza non inferiore a 0,9 m.
Porte
- Le porte dei locali di lavoro devono consentire una rapida uscita dei lavoratori verso l'esterno.
- Le porte dei locali di lavoro devono essere apribili dall'interno.
- Le porte dei locali di lavoro devono essere libere da impedimenti all'apertura.
- Le porte scorrevoli verticalmente e le saracinesche a rullo devono essere fornite di idoneo dispositivo di fermo in apertura.
- I locali sopraelevati in cui esistono rischi di incendio/esplosione devono disporre di due scale di accesso indipendenti.
- I locali di lavoro devono essere muniti di porte di larghezza adeguata e in numero sufficiente.
- La larghezza minima della porta nei locali ove si effettuano lavorazioni a rischio di incendio/esplosione deve essere pari a 1,20 m (con tolleranza in meno del 5%).
- Nei locali di lavoro e deposito le porte di uscita devono essere larghe 1,10 m e in numero di almeno 1 ogni 50 lavoratori.
- Nei locali ove siano presenti sino a 25 lavoratori la porta deve essere larga 0,90 m.
- Nei locali ove siano presenti lavoratori in numero compreso tra 26 e 50 deve esserci una porta larga 0,90 m che si apre verso l'esterno.
- Nei locali ove siano presenti lavoratori in numero compreso tra 51 e 100 deve esserci una porta larga 1,20 m (con tolleranza minima del 5%) e una porta larga 0,90 m entrambe con apertura verso l'esterno.
- Nei locali ove sono presenti più di 100 lavoratori devono esserci: una porta di 0,90 m. una porta di 1,20 m (toll. 5%), una porta di 1,20 m (toll. 5%) ogni 50 lavor. o frazione 10-50 calcol. in eccedenza a 100, tutte aperte verso l'esterno.
- Vicino al portone per la circolazione dei veicoli deve esserci un passaggio per i pedoni sicuro, visibile, segnalato e sgombro da ostacoli permanenti.
- Nel locale di lavoro devono esserci porte adibite ai due sensi di transito.
- Le porte adibite ai due sensi di transito devono essere trasparenti
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