Valutare il rischio in azienda: apparecchi di sollevamento
- Deve essere assicurata la stabilità del mezzo e del carico in tutte le condizioni d'uso.
- Sui mezzi di sollevamento deve essere segnalata chiaramente la portata massima ammissibile nelle varie condizioni d'uso
- I ganci devono essere provvisti di dispositivi di chiusura di sicurezza e di indicazione della portata massima ammissibile.
- I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere dotati di idonei sistemi di frenatura.
- I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di arresto automatico in mancanza di energia elettrica.
- I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi acustici e luminosi di segnalazione se interferiscono con aree di lavoro e di passaggio.
- Gli organi di avvolgimento delle funi o catene devono essere muniti di idonei dispositivi di sicurezza che evitino la fuoriuscita o l'esercizio oltre le posizioni limite prestabilite.
- I diametri delle funi, dei tamburi e delle pulegge devono essere conformi a quanto previsto negli art. 177/178 del dpr 547/55.
- Funi e catene devono essere conformi ai coefficienti di sicurezza previsti dall'art. 179 del dpr 547/55.
- Funi e catene vanno verificate trimestralmente.
- Funi e catene devono essere dotate di idonei dispositivi atti a impedire lo scioglimento dei trefoli.
- I carichi devono essere adeguatamente imbracati per prevenire la caduta e lo spostamento. Si deve formare e informare il personale su tali procedure.
- I posti di manovra devono essere raggiungibili senza pericolo, dotati di protezione per l'operatore e tali da consentire la perfetta visibilità nella zona di azione, munendoli se necessario di specchi.
- Gli organi di comando devono essere collocati in posizione agevole, sono protetti contro l'avviamento accidentale e dispongono di idonee indicazioni delle manovre a cui servono.
- Le modalità di impiego degli apparecchi devono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili.
- Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi non devono comportare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori: qualora sia impossibile è previsto l'allontanamento preventivo delle persone.
- Gru, argani, paranchi e simili devono rispettare i criteri di costruzione, montaggio, uso previsti negli artt. 187/194 del dpr 547/55.
- Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare criteri di costruzione, montaggio, impiego definiti agli art. 195-207 del dpr 547/55.
- Gli apparecchi devono essere dotati di libretto di macchina in cui sono registrati gli interventi di verifica e manutenzione, effettuati in conformità con la normativa specifica vigente.
- I lavoratori devono essere formati e informati sull'uso sicuro degli apparecchi.
- I mezzi di sollevamento devono essere appropriati alla forma e volume dei carichi e alle condizioni di impiego e devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche.
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