L'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il D.Lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri), nella sua prima versione, stabiliva che un cantiere, sia pubblico che privato, rientrasse nelle more della nuova legislazione sulla sicurezza se e solo se l´incarico di progettazione fosse stato assegnato antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso, cioè il 24 marzo 1997.
Questo significava che:
- nel caso di appalti pubblici, la data di assegnazione dell´incarico di progettazione, era quella in cui veniva reso pubblico il bando d'appalto;
- nel caso di cantiere privato, la data di assegnazione dell´incarico di progettazione era stabilita dalla data contrattuale tra committente e progettista.
Nel successivo decreto di modifica, D.Lgs. 528/99, l'articolo 25 dello stesso stabiliva, molto chiaramente, che il cantiere, sia pubblico che privato, sarebbe rientrato nelle more della nuova legislazione modificata se e solo se la fase di progettazione si fosse conclusa antecedentemente alla data di entrata in vigore delle modifiche, e cioè il 18 aprile 2000.
Anche in questo caso, per conclusione della fase progettuale si intende:
- per gli appalti pubblici, l´approvazione del progetto esecutivo;
- per i cantieri privati, la consegna degli elaborati progettuali all'ente preposto a rilasciare le necessarie autorizzazioni.
Leggendo in modo combinato disposto entrambe le soglie temporali, e facendo riferimento alle disposizioni amministrative della "Merloni", è possibile affermare che un cantiere non necessita della redazione di un Piano di sicurezza e coordinamento (e quindi della nomina del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione) se e solo se l'incarico di progettazione (cioè la data di formalizzazione del bando di gara per l'appalto) sia anteriore al 24 marzo 1997, e la fase di progettazione (cioè l´approvazione del progetto esecutivo) si sia conclusa entro la data del 18 aprile 2000.
In tale ipotesi, nel cantiere in oggetto, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all´articolo 31, comma 1-bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni ("Merloni").
In questo caso, viene individuato nell'appaltatore o nel concessionario il destinatario dell'obbligo di redazione del Piano di sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo di sicurezza. Infine, da ciò si evince, a contrario che, ove non sia intervenuta alla data del 18 aprile 2000 l'approvazione del progetto esecutivo, c'è sempre l'obbligo di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento.
Quanto all'individuazione del soggetto cui incombe tale obbligo va precisato che, in via generale, ogni volta che trova applicazione la disciplina in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è sempre il Committente od il Responsabile dei lavori che designa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 494/96, il Coordinatore per la progettazione e quindi su di lui ricadono le eventuali responsabilità penali previste dall'articolo 20, comma 2, lettera a), per inosservanza di tale obbligo.
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