I quesiti sul decreto 81/08: i condomini sono tenuti a redigere il DVR?
Chiarimenti riguardo all’obbligo di redazione del DVR e del DUVRI da parte dei condomini anche in assenza del portiere. Il condominio è considerato un’azienda? A cura di G. Porreca.
Quesito
In questo periodo si riscontra una notevole confusione oltre che
ad una speculazione riguardo all'obbligo di redazione del DVR e del
DUVRI da parte dei condomini anche senza portiere. Come sta la
questione? Vanno sempre redatti tali documenti? Ed ancora, sarebbe
possibile aggirare la redazione del DUVRI tramite un regolamento interno che impedisca più operazioni di manutenzione contemporaneamente?
Risposta
Per rispondere al quesito è necessario analizzare le disposizioni contenute nell'art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81,
contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di
somministrazione.
Il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali, è previsto, come è noto, dal comma 3 del citato art.
26, ed è un documento nel quale il datore di lavoro committente
deve indicare i rischi interferenziali nonché le misure da adottare per
eliminare e, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi
da interferenze nel caso in cui affidi dei lavori o dei servizi ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da eseguire all'interno
della propria azienda o di una sua singola unità produttiva. Nel DUVRI,
che deve essere allegato al contratto di appalto
o d'opera, non vanno presi in considerazione, secondo quanto indicato
nel comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 26, i rischi specifici
propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
Le condizioni, quindi, che si devono verificare affinché sorga
l'obbligo dell'applicazione dell'art. 26 sono una che si sia in
presenza di un committente datore di lavoro e l'altra che i lavori
affidati in appalto siano da svolgere all'interno dell'azienda del
committente o di una sua singola unità produttiva.
La definizione sia di azienda che di unità produttiva la si
rinviene nell'art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il quale alla
lettera c) individua come azienda “il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato” ed alla lettera t)
come unità produttiva lo “stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale”. La definizione inoltre di datore di lavoro
è riportata nella lettera b) dello stesso articolo 2 ed in esso è
individuato come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Quella
del lavoratore,
invece, è contenuta nella lettera a) dello stesso articolo nella quale
questi è individuato come la “persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari”.
Dalle definizioni sopraindicate emerge, quindi, chiaramente che
perché si configuri una azienda o una unità produttiva occorre che
nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di
lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.
Passando ora al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad
un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività
lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere,
personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo
allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di
lavoro, vanno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008
ed in particolare quelle contenute nel citato art. 26 (cooperazione,
coordinamento, informazione ed elaborazione del documento di
valutazione dei rischi interferenziali
sia fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici
sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro). In caso
contrario, invece, e cioè in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi
equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio,
l'amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni
dell'art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non è tenuto ad elaborare il
DUVRI.
Una conferma di quanto appena sostenuto si può riscontrare anche
dalla lettura della determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici nella quale viene sostenuto che “si
parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un
«contatto rischioso» tra il personale del committente e quello
dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano
nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Nella stessa
determinazione l'Autorità di Vigilanza indica inoltre che fra i rischi interferenziali si possono considerare, a mero titolo esemplificativo:
- quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività
svolte da operatori di appaltatori diversi (che si svolgano ovviamente
nell'ambito dell'azienda);
- quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è
previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari
richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
Per le considerazioni sopra espresse ed in risposta al quesito
formulato, quindi, al di là delle eventuali finalità speculative che
possono indurre ad una differente interpretazione, si ritiene, in
conclusione, che i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare né il DVR né il DUVRI.
Il ricorso poi, suggerito nel quesito, alla effettuazione di
lavorazioni non contemporanee nel condominio si può considerare una
buona soluzione per evitare in concreto la presenza di rischi
interferenziali fra le diverse imprese operanti nel condominio ma
comunque non serve nel caso in cui lo stesso ha personale dipendente
perché ugualmente vanno individuati i rischi interferenziali fra il
personale del condominio medesimo con quello delle imprese appaltatrici sia pure che operino singolarmente.
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