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Chiunque assuma una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori così da poter impartire ordini o direttive sul lavoro da eseguire deve essere tenuto alla applicazione ed al controllo delle misure di sicurezza. A cura di G. Porreca.
Fonte: Puntosicuro
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La Cassazione sulla responsabilita' della figura del preposto
Chiunque assuma una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori così da poter impartire ordini o direttive sul lavoro da eseguire deve essere tenuto alla applicazione ed al controllo delle misure di sicurezza. A cura di G. Porreca.
Bene si inquadra questa sentenza della Corte di Cassazione nel discorso in atto relativo alla determinazione delle responsabilità del preposto
in virtù anche delle disposizioni emanate di recente su tale figura con
il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e sulla individuazione delle responsabilità
in materia di salute e sicurezza sul lavoro in una azienda ed in ogni
organizzazione di lavoro nonché sulla istituzione di un sistema
finalizzato all'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Nel caso in esame il Tribunale prima e la Corte di Appello
successivamente avevano condannato per imputazione di cui all'articolo
589 cod. pen. il marito della titolare di una impresa alla quale erano
stati affidati dei lavori di rifacimento di una conduttura sotterranea
per lo scarico di acque piovane, in quanto durante tali lavori un
operaio dell'impresa medesima che si era introdotto all'interno di una trincea lunga circa dieci metri,
larga metri uno e trenta, profonda metri tre e sessanta circa
realizzata dall'imputato a mezzo di una macchina escavatrice, era
rimasto schiacciato dalla intervenuta frana del terreno circostante particolarmente friabile.
I giudici del merito non avevano avuto alcun dubbio sul fatto che, al momento del sinistro, l'imputato era il responsabile del cantiere
in cui si svolgevano i lavori e che, in tale qualità, non aveva
provveduto all'approntamento ed alla osservanza delle prescritte norme
antinfortunistiche contenute nell'art. 13 del D.P.R. n. 164/1956.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l'imputato ha proposto
ricorso denunziando una insufficienza e manifesta illogicità della
motivazione. Lo stesso, infatti, sosteneva circa la ritenuta sua qualifica di preposto,
che dagli atti del procedimento non era dato desumere alcun potere di
controllo e di direttiva esercitato da parte sua nei confronti del
lavoratore presente sul cantiere e che l'infortunato era sceso nello
scavo di propria iniziativa ed in maniera imprevedibile. Anche a
volergli attribuire la qualifica di preposto, sosteneva ancora
l'imputato, tale figura, pur se ricompresa tra i destinatari delle
norme antinfortunistiche ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955
del 1955, ha mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza
sull'andamento dell'attività lavorativa e metteva in evidenza, infine,
che non poteva prevedere il verificarsi della frana per le sue scarse conoscenze in materia.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ribadendo che al momento del sinistro, l'imputato era il responsabile del cantiere
in cui si svolgeva l'attività dell'infortunato e che a lui doveva
comunque riconoscersi la qualifica di preposto. "Chiunque abbia
assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza
rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini,
istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire” sostiene la Sez. IV,
“deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4
all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza
ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori". I
giudici della Corte di Cassazione non hanno, altresì, ritenuto
credibile che l'infortunato fosse disceso nella indicata trincea di
propria iniziativa ed in maniera del tutto imprevedibile adducendo le
ragioni di tale loro convinzione. In merito poi alle responsabilità, la
Suprema Corte ha fatto osservare in conclusione, che “l'imputato, anche
nella sua qualità di manovratore dell'escavatore
sapeva, ha visto e si è accorto che mancava qualsiasi protezione
all'interno della buca e negligentemente ha continuato nei lavori di
scavo, nonostante si fosse ulteriormente accorto che l'infortunato era
all'interno, e, quindi, era prevedibile il pericolo che quest'ultimo
correva".
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